STATUTO E DECRETO

Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo in Mantova

Associazione di fedeli 
ex cann. 298-311 e 321-326 del Codice di Diritto Canonico
c/o Zojolera 
Piazzetta S. Barbara, 4
46100 Mantova


Statuto aggiornato al 01.07.2020

Art. 1 

E’ costituita nella città e Diocesi di Mantova la “Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo in Mantova” con sede in P.zza S. Barbara n. 4. 

La Compagnia aderisce alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia eretta dalla Conferenza Episcopale Italiana. 


Art. 2 

La Compagnia ha le seguenti finalità: 

A) Diffondere la venerazione del Preziosissimo Sangue organizzando in suo onorecelebrazioni religiose, in sintonia con l’Autorità ecclesiastica (Vescovo, Parroco di S: Andrea e Assistente spirituale della Compagnia) e periodiche preghiere in Basilica, in particolare al cospetto della Reliquia 

B) Partecipare a tutte le occasioni in cui la Reliquia mantovana del PreziosissimoSangue venga esposta, in particolare nella Processione cittadina del Venerdì Santo; presenziare e all’occorrenza prestare il proprio servizio alle celebrazioni solenni presiedute dal Vescovo 

C) Favorire la formazione spirituale dei componenti la Compagnia e la conoscenzastorica e teologica del Preziosissimo Sangue attraverso conferenze, dibattiti, pubblicazioni,etc… 

D) Curare e valorizzare il luogo ove è custodito il Preziosissimo Sangue di Cristononché assistere il Parroco di S. Andrea ogni qualvolta ne abbia bisogno, in particolare nelle occasioni nelle quali venga interessata la Reliquia. 


Art. 3 

La Compagnia può assumere iniziative autonome, ma è tenuta ad agire sempre in comunione di intenti con la Diocesi di Mantova ed il suo Vescovo, che ha diritto di nominare un sacerdote come Assistente spirituale della Compagnia. 


Art. 4 

I componenti la Compagnia hanno i seguenti obblighi morali: 

A) Attuare una formazione spirituale permanente; accostarsi con frequenza aisacramenti e compiere esercizi di preghiera personale, oltre a quelli di carattere comunitario.

B) Effettuare opere di misericordia sia corporali che spirituali verso tutte le persone,specialmente verso i confratelli e le consorelle.

C) Visitare i confratelli e le consorelle infermi o sofferenti nello spirito ella caritàcristiana aiutandoli spiritualmente o, se potranno, anche materialmente. 

D) Partecipare al ritoesequiale dei confratelli e delle consorelle defunti.


Art. 5 

La “Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo in Mantova” è composta da due organi statutari: 

I) l’Assemblea

II) il Consiglio Direttivo formato dal Presidente, chiamato anche Priore, e da ottomembri, tra i quali viene designato un vice-Presidente detto anche Vice-Priore, che rimarranno in carica per un triennio. 


Art. 6 

L’Assemblea della Compagnia è formata dagli aderenti in regola con il pagamento della quota annuale, di cui all’art. 11. 

Verrà convocata dal Priore in via ordinaria almeno una volta all’anno. Il Priore è tenuto a convocarla altresì, entro il termine di trenta giorni, quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. 

Essa ha funzioni di sostegno e di vigilanza circa l’operato del Consiglio Direttivo. 

Le proposte di modifica statutaria o di particolare rilevanza per la vita della Compagnia, indicate da un decimo dei propri membri o dal Consiglio Direttivo, devono essere approvate dal Vescovo e deliberate a maggioranza assoluta dall’Assemblea. 

E’ istituita la figura del priore emerito, titolo che spetta a tutti i priori dopo la fine del mandato. Il priore emerito ha funzioni di rappresentanza e non operative. Su delega del priore in carica, può rappresentare la Compagnia nelle occasioni in cui il priore stesso sia impedito ad essere presente. Il priore emerito ha diritto a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, pur non godendo del diritto di voto.


Art. 7 

Il Consiglio Direttivo della “Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo in Mantova” ha potere decisionale su ogni questione inerente al funzionamento della Compagnia stessa. E’ convocato dal Presidente-Priore della Compagnia almeno quattro volte all’anno o su richiesta di almeno tre consiglieri. 


Art. 8 

L’Assemblea generale ordinaria vota, con preferenza unica i candidati al Priorato. I tre candidati più votati vengono sottoposti a Mons. Vescovo che nomina tra loro il Priore per il triennio successivo. 

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea generale ordinaria secondo il criterio di indicazione per un massimo di otto preferenze. 

I primi otto candidati in ordine di preferenza ricevute, restano in carica per un triennio, eventualmente surrogati dai primi dei non eletti se del caso. 

Nelle votazioni per il Consiglio Direttivo è ammesso voto per delega, se presentata indicazione scritta da parte del delegante. 

Il Vice-Priore viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri: a maggioranza assoluta nei primi due scrutini, a maggioranza relativa nel terzo scrutinio. 

Il Priore, il Vice-Priore e i membri del Consiglio Direttivo si dimettono in caso di elezione a cariche istituzionali, amministrative e politiche. 

E’ incompatibile con l’incarico del Consiglio Direttivo della Compagnia il far parte di consigli comunali, provinciali o regionali, come anche di consigli di amministrazione di enti, società o aziende pubbliche. 

Tutti i membri della Compagnia recano un segno distintivo. Il Priore ed il Vice-Priore ne recano uno che ne distingue il rango. 

Se un membro del Consiglio Direttivo risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti. 


Art. 9 

Il mandato del Priore è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In questo caso, al termine del sessennio, non può essere rieletto nemmeno come Consigliere del Direttivo. 

Il mandato del vice-Priore è rinnovabile per una sola volta. In questo caso, al termine del sessennio, non può essere rieletto come Vice-Priore, ma può assumere il ruolo di Priore o di Consigliere. 


Art. 10 

Coloro che desiderano far parte della Compagnia del Preziosissimo Sangue debbono presentare domanda scritta al Presidente-Priore, che la sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo, dandone nel contempo informazione all’Ordinario Diocesano. Ove essa riceva l’approvazione di entrambi, il richiedente è ammesso. 

Si decade dalla Compagnia per proprie dimissioni presentate al Presidente-Priore e accettate dal Consiglio Direttivo o per indegnità, valutata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, sentito l’Ordinario Diocesano. 


Art. 11 

I componenti la Compagnia sono tenuti a versare la quota annuale di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La cifra raccolta, come eventuali altri introiti o donazioni, è amministrata da un membro del Consiglio Direttivo, che svolge i compiti di amministratore della Compagnia.

 

Art. 12 

I componenti la Compagnia potranno godere dell’indulgenza plenaria che l’Autorità ecclesiastica vorrà stabilire secondo le norme della Chiesa.